Necessaria l’effettiva astensione da atti ufficio

E’ la data del 6 ottobre prossimo il termine perentorio entro cui i sindaci che intendano candidarsi, devono rassegnare le proprie dimissioni: le cause di ineleggibilità relative all’elezione del Consiglio regionale dell’Abruzzo devono essere rimosse, infatti, 45 giorni decorrenti dal 22 agosto 2018, data di pubblicazione del decreto di scioglimento del Consiglio regionale.
E’ quanto fa sapere, in una nota, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, a seguito di approfondimenti tecnici con il Servizio Legislativo del Consiglio, in merito ai termini di rimozione delle cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale.
Con riferimento alla posizione dei sindaci e dei presidenti delle Province, in riferimento all’efficacia delle dimissioni e al fine della rimozione delle cause di ineleggibilità, la sentenza della Corte costituzionale n.46 del 1969 ha chiarito che “La ratio delle ineleggibilità è soddisfatta a sufficienza con le semplici dimissioni accompagnate da una effettiva astensione del dimissionario ad ogni ulteriore atto di ufficio“.