Decisione del giudice

Con provvedimento del 12 novembre del Tribunale di Lanciano (Chieti), il giudice Giovanni Nappi ha respinto il ricorso di 40 cittadini che chiedevano la condanna del Comune di Lanciano alla restituzione delle somme corrisposte per una serie di provvedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle zone a traffico limitato.
Il Tribunale nel respingere il ricorso, dichiarato “infondato“, ha condannato i ricorrenti, in solido, al rimborso in favore del Comune di Lanciano delle spese di lite pari a 2.425 euro, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% e accessori di legge.
I ricorrenti sono stati assistiti dall’avv. Quirino Ciccocioppo, il Comune di Lanciano dall’avv. Emanuele Laudadio.
“I ricorrenti chiedevano la restituzione delle somme ritenendo sussistente un indebito oggettivo causato dal pagamento delle multe per ingresso non autorizzato nelle ZTL – commenta l’assessore alla Mobilità Patrizia Bomba – questa tesi è stata rigettata dal Tribunale di Lanciano perché infondata”.
Secondo i ricorrenti, che hanno promosso un ricorso ‘collettivo’ su invito dell’associazione locale Ascom, gli atti delle Zone a traffico limitato erano illegittimi, in seguito ai rilievi del Ministero dei Trasporti e all’annullamento di alcuni verbali da parte dei Giudici di pace.
“Si tratta di una tesi ritenuta infondata – prosegue l’assessore Bomba – in quanto nessuna autorità amministrativa o giudiziaria ha mai dichiarato illegittimi e annullato gli atti che hanno istituito la Ztl. Ringrazio l’avvocatura comunale e in particolare l’avv. Emanuele Laudadio che ha assistito il Comune nella causa civile, difendendo l’operato legittimo dell’ente”.
Proroga sospensione Ztl
A causa del protrarsi dell’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale di Lanciano ha disposto la proroga della sospensione della Zona a traffico limitato fino alle ore 7 del 7 gennaio 2021.
L’ordinanza del settore Programmazione urbanistica dispone la proroga su tutto il territorio comunale.